FAQ

   

Quali sono i documenti che può esaminare il grafologo forense?

Oggetto di esame tecnico possono essere testamenti, lettere anonime, firme su contratti, su documenti bancari, sigle e la manoscrittura in generale, indipendentemente dalla superficie su cui è redatta.

L’attività del grafologo forense si basa su una analisi e comparazione di scritture. Oltre alla scrittura da verificare sono necessarie le scritture da utilizzare per la comparazione del presunto autore.

Devono essere omogenee per stile (corsivo/corsivo; stampato/stampato; sigle/sigle; firme/firme, ecc.); sufficienti da un punto di vista numerico e possibilmente coeve (di epoca prossima alla scrittura da verificare).

Non è possibile accertare esattamente la data, ma mediante un esame chimico è possibile stabilire se la manoscrittura è stata redatta prima o successivamente ad un arco temporale di 4/6 anni.

Dipende dalla qualità della fotocopia, tenendo presente che l’esperto si può pronunciare esclusivamente sul tracciato grafico ma con la fotocopia non è possibile accertare la conformità all’originale, ovvero l’autenticità del documento.

Oltre all’originale della lettera, è necessario poter disporre di scritture di comparazione della persona che si sospetta essere autrice dell’anonima.

Oltre al testamento, il cui originale può essere esaminato presso lo studio notarile che lo ha pubblicato, sono necessarie le scritture di comparazione e quindi scrittura c.d. “ordinaria” per confrontare il testo; di scrittura in cifre per il confronto della data e di firme.

Nell’elenco nazionale dei consulenti tecnici del tribunale, il settore della grafologia forense prevede tre sotto gruppi: analisi e comparazione della grafia; firma grafometrica; grafologia dell’età evolutiva.

Viene definita come una firma apposta su un tablet informatico con una penna particolare in grado di acquisire i dati biometrici dell’esecuzione della firma, tra cui la velocità, la durata, la pressione, ecc.